“Disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il
potenziamento delle strutture per l’attività libero-professionale dei dirigenti
sanitari”
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista
la legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato
da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni;
Visto
l’articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante
disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale, in base al quale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo attuativo della legge n. 419, del 1998 e nel rispetto delle
procedure, dei principi e dei criteri direttivi da essa stabiliti, con uno o
più decreti legislativi possono emanarsi disposizioni correttive ed
integrative;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 21 giugno 2000;
Sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Visto
il parere della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Acquisito
il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28
luglio 2000;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, delle finanze, dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e della difesa;
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1.
Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
dopo l’articolo 15-undecies, sono aggiunti i seguenti articoli:
“Art.
15-duodecies (Strutture per l’attività libero-professionale). - 1. Le regioni
provvedono, entro il 31 dicembre 2000, alla definizione di un programma di
realizzazione di strutture sanitarie per l’attività libero-professionale
intramuraria.
2.
Il Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, determina,
nel limite complessivo di lire 1.800 miliardi, l’ammontare dei fondi di cui
all’articolo 20 della richiamata legge n. 67 del 1988, utilizzabili in ciascuna
regione per gli interventi di cui al comma 1.
3.
Fermo restando l’articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli adempimenti fissati dalle regioni
per la realizzazione delle nuove strutture e la acquisizione delle nuove
attrezzature e di quanto necessario al loro funzionamento, la regione vi
provvede tramite commissari ad acta”.
“Art. 15-terdecies
(Denominazioni).
·
1. I dirigenti del
ruolo sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui all’articolo 15 e
seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni,
nonché le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le
seguenti denominazioni, in relazione alla categoria professionale di
appartenenza, all’attività svolta e alla struttura di appartenenza:
a)
responsabile di struttura complessa: Direttore;
b)
dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile”.
“Art.
15-quattordecies (Osservatorio per l’attività libero-professionale).
·
1. Con decreto del
Ministro della sanità, da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d’intesa con la
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 19-quater, e’
organizzato presso il Ministero della sanità l’Osservatorio per l’attività
libero professionale con il compito di acquisire per il tramite delle regioni
gli elementi di valutazione ed elaborare, in collaborazione con le regioni,
proposte per la predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenza
annuale al Parlamento su:
a)
la riduzione delle liste di attesa in relazione all’attivazione dell’attività
libero professionale;
b)
le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli
istituti normativi concernenti l’attivitàà libero professionale intramuraria;
c)
lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi destinati
all’attivita’ libero professionale intramuraria;
d)
il rapporto fra attivita’ istituzionale e attività libero professionale;
e)
l’ammontare dei proventi per attività libero professionale, della
partecipazione regionale, della quota a favore dell’azienda; f) le iniziative
ed i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni ed assicurare il
corretto equilibrio fra attività istituzionale e libero professionale”.
Art. 2.
1.
All’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
dopo il comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente:
“5-bis.
Per soddisfare le esigenze connesse all’espletamento dell’attività libero
professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario
nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilita’ di far fronte
con il personale dipendente alle esigenze connesse all’attivazione delle
strutture e degli spazi per l’attività libero professionale, le aziende
sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e
personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto
privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi. Per
specifici progetti finalizzati ad assicurare l’attività libero professionale,
le aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario,
con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto
professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a
totale carico della gestione di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 23
dicembre 1994, n. 724. La validità dei contratti e’ subordinata, a pena di
nullità, all’effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro
stipulazione. Il direttore generale provvede ad effettuare riscontri
trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi.
Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto
professionale e’ assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da
parte dell’azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore
a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere concessa una
sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda”.
Art. 3.
1.
All’articolo 15-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il
comma 10 e’ sostituito dal seguente:
“10.
Fermo restando, per l’attività libero professionale in regime di ricovero,
quanto disposto dall’articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e’ consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle
necessita’ connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in
regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino al 31 luglio
2003, l’utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste
dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per l’azienda
sanitaria la possibilità di vietare l’uso dello studio nel caso di possibile
conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo più restrittivo
la materia in relazione alle esigenze locali”.
Art. 4.
1.All’articolo
15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, dopo le parole: “alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro.” e’ aggiunto il seguente periodo: “L’azienda disciplina i casi in cui
l’assistito può chiedere all’azienda medesima che la prestazione sanitaria sia
resa direttamente dal dirigente scelto dall’assistito ed erogata al domicilio
dell’assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie
richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o
al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l’assistito con
riferimento all’attività libero professionale intramuraria già svolta
individualmente o in equipe nell’ambito dell’azienda, fuori dell’orario di
lavoro.”.
Art. 5.
1. All’articolo 17 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 15 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 2 aggiunto, in fine, il seguente:
“2-bis.
Fino all’entrata in vigore della disciplina regionale sull’attività e la
composizione del Collegio di direzione e del Comitato di dipartimento, i
predetti organi operano nella composizione e secondo le modalità stabilite da
ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione la
presenza dei membri di diritto”.
Art. 6.
1. All’articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’articolo 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il primo periodo e’ inserito
il seguente:” La rappresentatività delle organizzazioni sindacali e’ basata
sulla consistenza associativa.”.
2. All’articolo 8, comma 1, la lettera h) e’
sostituita dalla seguente:
“h) disciplinare l’accesso alle funzioni di medico di medicina generale
del servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell’ambito degli
accordi regionali, in modo che l’accesso medesimo sia consentito ai medici
forniti dell’attestato o del diploma di cui all’articolo 21 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo altresì che
la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell’attestato o del diploma,
al fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di
copertura delle zone carenti ferma restando l’attribuzione agli stessi di un
adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per
il conseguimento dell’attestato;”.
3. All’articolo 8, comma 1, lettera i), prima
delle parole “al fine di prevenire” e’ inserita la seguente: “anche”.
4. All’articolo 8, dopo il comma 2, sono inseriti
i seguenti:
“2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi
dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri
per la valutazione:
a) del servizio prestato in regime convenzionale
dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalità sanitarie,
al fine dell’attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti
inquadrati in ruolo ai sensi dell’articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in
regime convenzionale dai medici della guardia medica, della emergenza
territoriale e della medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto
o procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del
presente articolo sia nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, sia nel testo introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229; a tali medici e’ data facoltà di optare per il mantenimento della posizione
assicurativa già costituita presso l’Ente nazionale previdenza ed assistenza
medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento
dell’inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente comma e’ valutato
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici e
delle altre professionalità sanitarie dipendenti dalla azienda sanitaria.
2-ter.
Con decreto del Ministro della sanità e’ istituita, senza oneri a carico dello
Stato, una commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della sanità,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della
previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalità idonee ad assicurare che
l’estensione al personale a rapporto convenzionale, di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dei limiti di età previsti dal comma 1
dell’articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il
personale medesimo. L’efficacia della disposizione di cui all’articolo
15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e’
sospesa fino alla attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni
della Commissione di cui al presente comma.”.
Art. 7.
1. All’articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma
2 sono aggiunti i seguenti:
“2-bis.
Con decreto del Ministro della sanita’ e del Ministro della difesa, ai fini di
cui al comma 2-ter, sono individuate le categorie destinatarie e le tipologie
delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
2-ter.
Con decreto del Ministro della sanita’ e del Ministro della difesa, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sono individuate, nel rispetto delle indicazioni degli
strumenti di programmazione regionale e tenendo conto della localizzazione e
della disponibilita’ di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche
esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonche’ le specifiche
categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi
contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi contrattuali sono
stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel
rispetto della reciproca autonomia”.
Art. 8.
a) al comma 5 l’ultimo periodo e’ sostituito dal
seguente: “L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la
conferma nell’incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o
gestionale, anche di maggior rilievo.”;
b) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte le
seguenti parole: “ivi compresa la possibilità di accesso con una
specializzazione in disciplina affine.”;
c) al comma 8, nell’ultimo periodo, e’ soppressa
la parola “già”;
d) al comma 4, le parole: “possono essere
attribuite” sono sostituite dalle seguenti: “sono attribuite”, e, dopo le
parole: “di verifica e di controllo, nonché, sono inserite le seguenti:
“possono essere attribuiti”;
e) al comma 5, dopo le parole “i risultati
raggiunti” sono inserite le seguenti: “livello di partecipazione, con esito
positivo, ai programmi di formazione continua di cui all’articolo 16-bis.”.
a) alla fine del comma 1 e’ aggiunto il seguente
periodo: “Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati
dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l’oggetto, gli obiettivi
da conseguire, la durata dell’incarico, salvo i casi di revoca, nonché il
corrispondente trattamento economico.”;
b) al comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Il dirigente non confermato alla scadenza dell’incarico di direzione
di struttura complessa e’ destinato ad altra funzione con il trattamento
economico relativo alla funzione di destinazione previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un
posto di organico del relativo profilo.”.
a) all’articolo 16-quinquies, comma 1, primo
periodo, le parole: “l’esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo
livello” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione di strutture complesse”
e, nel secondo periodo, le parole: “In sede di prima applicazione” sono
soppresse;
b) all’articolo 2, comma 2-septies, le parole:
“del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229,”;
c) all’articolo 3-bis, comma 4, terzo periodo, le
parole: “del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,”;
d) all’articolo 3-bis, comma 4, quarto periodo, le
parole: “del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229,”;
e) all’articolo 3-octies, comma 1, le parole “del
presente decreto”, sono sostituite dalle seguenti: “del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229,”;
f) all’articolo 4, comma 1-quater e comma
1-sexies, le parole: “del presente decreto, che modifica il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”, sono sostituite dalle
seguenti: “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,”;
g) all’articolo 5, comma 5, le parole “del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229,”;
h) all’articolo 8, comma 1-bis, terzo e quarto
periodo, le parole “del presente decreto, che modifica il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,” sono sostituite dalle
seguenti: “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,”;
i) all’articolo 8-ter, comma 5, le parole “del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229,”;
l) all’articolo 8-quater, comma 3, le parole “del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229,”;
m) all’articolo 8-quinquies, comma 1, le parole
“del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229,”;
n) all’articolo 8-septies, comma 1, le parole:
“del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229,”;
o) all’articolo 8-octies, comma 3, le parole “del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229,”;
p) all’articolo 15, comma 8, secondo periodo, e
comma 9, le parole: “del presente decreto, che modifica il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,” sono sostituite dalle
seguenti: “del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,”;
q) all’articolo 15-quater, commi 1 e 3, le
parole: “del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,”;
r) all’articolo 16-ter, comma 1, le parole: “del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229,”;
s) all’articolo 7-ter, comma 1, dopo la lettera
f) e’ aggiunta, in fine, la seguente:
“f-bis
tutela della salute nelle attivita’ sportive.”.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’¨
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi’ 28 luglio 2000
Amato,
Presidente
del Consiglio dei Ministri
Veronesi,
Ministro
della sanita’
Visco,
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Del
Turco, Ministro delle finanze
Zecchino,
Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
Bassanini,
Ministro
per la funzione pubblica
Loiero,
Ministro
per gli affari regionali
Mattarella,
Ministro
della difesa
Visto,
il Guardasigilli: Fassino
Pubblicato
sulla G.U. n. 213 del 12-9-2000 - Supplemento Ordinario n.149)